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IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO E LA LEGGE SUL “DOPO DI NOI”

10 Febbraio 2021

Il contratto di affidamento fiduciario è il contratto con il quale un soggetto (affidante fiduciario) concorda con un altro soggetto (affidatario fiduciario) di destinare i “beni affidati” a vantaggio di uno o più soggetti (beneficiari), il tutto in forza di un programma, la cui attuazione è assegnata all’affidatario fiduciario che se ne assume l’impegno. 

Il contratto di affidamento fiduciario rappresenta una alternativa sia al trust che all’atto di destinazione, offrendo un meccanismo generale di segregazione patrimoniale alternativo e di facile gestione.

In particolare, i beni conferiti sono modificabili, è l’attività compiuta su tali beni (il programma) ad essere vincolata e non i beni stessi, pertanto, l’affidatario ha ampio spazio di manovra nella gestione e nella relativa amministrazione.

I beni affidati risultano segregati rispetto al patrimonio personale dell’affidatario fiduciario e quindi eventuali suoi creditori non potranno mai rivalersi sui beni oggetto del contratto.

Detto istituto giuridico si presta pertanto a finalità diverse, si potrà avere, a titolo solo esemplificativo: il contratto di affidamento fiduciario in attuazione di fiducia testamentaria; il contratto di affidamento fiduciario con finalità di tutela patrimoniale; il contratto di affidamento fiduciario in luogo di donazione modale; il contratto di affidamento fiduciario per la protezione di un soggetto debole.

Una particolare applicazione del contratto di affidamento fiduciario è prevista nella legge sul “Dopo di noi”.

Tale legge, infatti, ha istituito una speciale disciplina per tutelare i soggetti con gravi disabilità alla morte dei genitori ovvero prive di sostegno familiare.

Le finalità perseguite dalla legge sono favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

Dette finalità sono assicurate mediante la disciplina di specifiche misure di assistenza, di cura e di protezione.

A tal fine la legge agevola la costituzione di trust, di vincoli di destinazione ex art. 2645-ter del c.c. e di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di enti del Terzo settore.

In particolare, viene previsto che il conferimento dei beni e diritti goda di uno speciale trattamento tributario e più precisamente: 

  1. i beni e i diritti conferiti, gravati o destinati sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni;
  2. in caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust, stipulato i fondi speciali o costituito i vincoli di destinazione, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono anch’essi della medesima esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;
  3. al di fuori del caso di cui al punto 2, in caso di morte dei beneficiari, il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra il disponente, il fiduciante e i destinatari del patrimonio residuo;
  4. ai trasferimenti di beni e di diritti, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa;
  5. gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee, dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall’imposta di bollo;
  6. in caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi, i comuni possono stabilire aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria per i soggetti passivi;
  7. alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust, dei fondi speciali si applicano alcune detrazioni e deduzioni fiscali, sino al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100mila euro annui.
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